Regolamento REACH (1907/2006/CE e s.m. ed i.)
- tutti i soggetti produttori di sostanze e miscele chimiche hanno l'obbligo di trasmissione delle Schede di Dati di Sicurezza al fine di rendere tutti i soggetti interessati edotti dei rischi e delle condizioni relative all'utilizzo dei prodotti chimici venduti;
- la SDS deve essere datata, fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse e "fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela";
- la SDS va aggiornata a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione; c) allorché è stata imposta una restrizione [art. 31, co. 9]
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Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. 82/2005
La normativa italiana applicabile in materia di documentazione informatica ed invio elettronico di documenti riconosce, nel rispetto delle condizioni ivi previste, la validità del documento informatico e della sua trasmissione elettronica e li equipara - sempre nel rispetto delle condizioni indicate dalla legge e dalle relative norme tecniche - ai documenti cartacei e alle forme tradizionali della loro notifica/comunicazione ai destinatari
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Normativa sui prodotti fitosanitari - D.lgs. 194/95 e dal DPR 290/2001
La
Normativa sui prodotti fitosanitari prevede obbligo di adeguamento delle etichette e informazioni da parte del soggetto autorizzato alla messa in commercio in caso di qualsiasi variazione o modifica del prodotto e/o del titolo autorizzativo.
Scarica il D.lgs. 194/95
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Circolare del Ministero della Salute sull'utilizzo dei prodotti DPD - 08 Maggio 2017
Nel caso di controlli da parte delle autorità competenti sarà sufficiente da parte dell’agricoltore la dimostrazione dell’acquisto delle proprie giacenze (in versione DPD) prima del 31 maggio 2017 ……e la disponibilità di etichetta e scheda di sicurezza aggiornate.
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Circolare del Ministero della Salute - 7 gennaio 2004
Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.
La Circolare contiene esplicito riferimento all’obbligatorietà del riscontro di avvenuto ricevimento per la consegna della scheda di sicurezza all'utilizzatore professionale, sia che avvenga su supporto cartaceo che su supporto informatico.
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riscontro di avvenuto ricevimento

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